Art. 10
Regolamento

Art. 10

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In vigore dal 27 nov 1980
Le notifiche relative alle decisioni di rifiuto che sono state prese dalle Amministrazioni nazionali e che sono previste dal comma 1 dell' dell'Accordo, devono essere inviate all'Ufficio internazionale in tre esemplari. Se la notifica è stata fatta entro i termini previsti dai commi 1 e 2 dell' dell'Accordo, questa viene comunicata alla persona che figura nel Registro internazionale quale titolare del deposito e, se il deposito è stato effettuato per il tramite di una Amministrazione nazionale, questa viene inviata a tale Amministrazione se questa ne esprime il desiderio. L'esistenza di una decisione di rifiuto e, se del caso, il fatto che tale decisione sia stata abrogata devono essere pubblicati nel Bollettino internazionale dei disegni o modelli; se la notifica della decisione di rifiuto è stata spedita successivamente allo spirare di detto termine, l'Ufficio internazionale segnala il fatto all'Amministrazione nazionale che ha inviato tale notifica.
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