Art. 4
Accordo

Art. 4

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In vigore dal 27 nov 1980
. 1. Il deposito internazionale può essere effettuato all'Ufficio internazionale: 1) direttamente, o 2) per mezzo dell'Amministrazione nazionale di uno Stato contraente se la legislazione di questo Stato lo permette. 2. La legislazione nazionale di ciascuno Stato contraente può esigere che ogni deposito internazionale, per il quale questo Stato è ritenuto Stato d'origine, sia presentato per mezzo della sua Amministrazione nazionale. L'inosservanza di una tale prescrizione non invalida gli effetti del deposito internazionale negli altri Stati contraenti.
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urn:nir:stato:legge:1980-10-24;744#art-a-4