Accordo
Art. 13
13 / 57In vigore dal 27 nov 1980
1. Il titolare di un deposito internazionale può, per mezzo di una dichiarazione diretta all'Ufficio internazionale, rinunziare ai suoi diritti per tutti gli Stati contraenti o per un certo numero di essi e, in caso di deposito multiplo, per una parte dei disegni o modelli compresi in detto deposito.
2. L'Ufficio internazionale registra la dichiarazione e la pubblica.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1980-10-24;744#art-a-13