Art. 13
Accordo

Art. 13

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In vigore dal 27 nov 1980
1. Il titolare di un deposito internazionale può, per mezzo di una dichiarazione diretta all'Ufficio internazionale, rinunziare ai suoi diritti per tutti gli Stati contraenti o per un certo numero di essi e, in caso di deposito multiplo, per una parte dei disegni o modelli compresi in detto deposito. 2. L'Ufficio internazionale registra la dichiarazione e la pubblica.
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urn:nir:stato:legge:1980-10-24;744#art-a-13