Atto
Art. 10
55 / 57In vigore dal 27 nov 1980
1. Con riserva delle disposizioni dell' e dell'alinea seguente, ogni Paese che non abbia ratificato l'Atto del 1934 o non vi abbia aderito sarà vincolato dall'Atto aggiuntivo del 1961 e dagli articoli da 1 a 6 del presente Atto complementare a decorrere dalla data in cui prende effetto la sua adesione all'Atto del 1934; tuttavia, se in tale data il presente Atto complementare non è ancora entrato in vigore ai sensi dell'.1, detto Paese sarà vincolato dai precitati articoli del presente Atto complementare soltanto a decorrere dall'entrata in vigore del medesimo ai sensi dell'.1.
2. Con riserva delle disposizioni dell' e dell'alinea precedente, ogni Paese che non abbia ratificato l'Atto del 1960 o non vi abbia aderito sarà vincolato dagli articoli da 1 a 7 del presente Atto complementare a decorrere dalla data in cui prende effetto la sua ratifica o la sua adesione all'Atto del 1960; tuttavia, se in tale data il presente Atto complementare non è ancora entrato in vigore ai sensi dell'.1, detto Paese sarà vincolato dai precitati articoli del presente Atto complementare soltanto a decorrere dall'entrata in vigore del medesimo ai sensi dell'.1.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1980-10-24;744#art-a-10-2