Accordo
Art. 1
1 / 57In vigore dal 27 nov 1980
Traduzione curata dalle competenti Amministrazioni italiane e svizzere, d'intesa con i BIRPI.
ACCORDO DE L'AJA RELATIVO AL DEPOSITO INTERNAZIONALE DEI DISEGNI O MODELLI INDUSTRIALI DEL 6 NOVEMBRE 1925, RIVEDUTO A LONDRA IL 2 GIUGNO 1934 E A L'AJA IL 28 NOVEMBRE 1960
Gli Stati contraenti,
Animati dal desiderio di offrire ai creatori di modelli o disegni industriali la facoltà di ottenere, dal deposito internazionale, una protezione efficace nel più grande numero di Stati;
Ritenendo che a tale scopo conviene rivedere l'Accordo relativo al deposito internazionale dei disegni o modelli industriali, firmato a L'Aja il 6 novembre 1925 e riveduto a Londra il 2 giugno 1934;
Hanno convenuto quanto segue:
.
1. Gli Stati contraenti sono costituiti in Unione particolare per il deposito internazionale dei disegni o modelli industriali.
2. Solo gli Stati membri dell'Unione internazionale per la protezione della proprietà industriale possono far parte del presente Accordo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1980-10-24;744#art-a-1