Ratifica ed esecuzione dell'accordo de L'Aja relativo al deposito internazionale dei disegni o modelli industriali del 6 novembre 1925, riveduto a Londra il 2 giugno 1934 e a L'Aja il 28 novembre 1960, con protocollo e regolamento di esecuzione, quale risulta modificato e integrato dall'atto complementare di Stoccolma del 14 luglio 1967.
Ratifica ed esecuzione dell'accordo de L'Aja relativo al deposito internazionale dei disegni o modelli industriali del 6 novembre 1925, riveduto a Londra il 2 giugno 1934 e a L'Aja il 28 novembre 1960, con protocollo e regolamento di esecuzione, quale risulta modificato e integrato dall'atto complementare di Stoccolma del 14 luglio 1967. 62 articoli · cerca o scorri l'indice gerarchico qui sotto.
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Accordo
Art. 1 Traduzione curata dalle competenti Amministrazioni italiane e svizzere, d'intesa con i BIR Art. 2 Articolo 2 Ai sensi del presente Accordo, si deve intendere per: Accordo del 1925, l'Accor Art. 3 Articolo 3 I cittadini degli Stati contraenti o le persone che, pur non avendo la cittadin Art. 4 Articolo 4. 1. Il deposito internazionale può essere effettuato all'Ufficio internazionale Art. 5 Articolo 5 1. Il deposito internazionale richiede una domanda, una o più fotografie - o qu Art. 6 Articolo 6 1. L'Ufficio internazionale tiene il Registro internazionale dei disegni o mode Art. 7 Articolo 7 1. a) Ogni deposito presso l'Ufficio internazionale ha, in ciascuno degli Stati Art. 8 Articolo 8 1. Nonostante le disposizioni dell'articolo 7, l'Amministrazione nazionale di u Art. 9 Articolo 9 Se il deposito internazionale del disegno o modello è effettuato, nei sei mesi Art. 10 Articolo 10 1. Il deposito internazionale può essere rinnovato ogni 5 anni anche solo paga Art. 11 Articolo 11 1. a) La durata della protezione, accordata da uno Stato contraente ai disegni Art. 12 Articolo 12 1. L'Ufficio internazionale deve registrare e pubblicare qualsiasi mutamento r Art. 13 Articolo 13 1. Il titolare di un deposito internazionale può, per mezzo di una dichiarazio Art. 14 Articolo 14 1. Uno Stato contraente non può richiedere, per riconoscere il diritto, che un Art. 15 Articolo 15 1. Le tasse previste dal Regolamento comprendono: 1) le tasse per l'Ufficio in Art. 16 Articolo 16 1. Le tasse per gli Stati contraenti, previste dall'articolo 15, comma 1, nume Art. 17 Articolo 17 Il Regolamento di esecuzione fissa i particolari di applicazione del presente Art. 18 Articolo 18 Le disposizioni del presente Accordo non impediscono di rivendicare l'applicaz Art. 19 Articolo 19 Le tasse dell'Ufficio internazionale, pagate per i servizi previsti dal presen Art. 20 Articolo 20 1. È costituito un fondo di riserva per l'ammontare di 250.000 franchi svizzer Art. 21 Articolo 21 1. È costituito un Comitato internazionale dei disegni o modelli, composto dei Art. 22 Articolo 22 1. Il Regolamento può essere emendato dal Comitato in base all'articolo 21, co Art. 23 Articolo 23 1. Il presente Accordo resta aperto alla firma fino al 31 dicembre 1961. 2. Es Art. 24 Articolo 24 1. Gli Stati membri dell'Unione internazionale per la protezione della proprie Art. 25 Articolo 25 1. Ogni Stato contraente si obbliga ad assicurare la protezione dei disegni o Art. 26 Articolo 26 1. Il presente Accordo entrerà in vigore un mese dopo l'invio agli Stati contr Art. 27 Articolo 27 Ogni Stato contraente può, in qualsiasi momento, notificare al Governo della C Art. 28 Articolo 28 1. Ogni Stato contraente ha la facoltà di denunciare il presente Accordo a suo Art. 29 Articolo 29 1. Il presente Accordo sarà sottoposto a revisioni periodiche allo scopo d'int Art. 30 Articolo 30 1. Più Stati contraenti possono, in qualsiasi momento, notificare al Governo d Art. 31 Articolo 31 1. Solo il presente Accordo vincola, nelle loro reciproche relazioni, gli Stat Art. 32 Articolo 32 1. La firma e la ratifica del presente Accordo da parte di uno Stato membro, a Art. 33 Articolo 33 Il presente Atto sarà firmato in un solo esemplare, che sarà depositato negli Regolamento
Art. 1 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELL'ACCORDO DELL'AJA PER IL DEPOSITO INTERNAZIONALE DEI DISEGNI Art. 2 Articolo 2 1. a) Il numero dei disegni o modelli che un depositante può includere in un de Art. 3 Articolo 3 1. a) Qualora un depositante desideri che la pubblicazione della registrazione Art. 4 Articolo 4 1. Per una pubblicazione in bianco e nero, deve essere allegata a ciascuno dei Art. 5 Articolo 5 1. Nel caso di intervento di un mandatario, quest'ultimo deve allegare alla doc Art. 6 Articolo 6 1. Sei mesi prima della data di inizio di ogni periodo per il quale un deposito Art. 7 Articolo 7 1. La natura e l'ammontare delle tasse figurano nella tabella delle tasse che è Art. 8 Articolo 8 1. Non appena l'Ufficio internazionale ha ricevuto la domanda in debita forma, Art. 9 Articolo 9 1. L'Ufficio internazionale è tenuto a pubblicare periodicamente un bollettino Art. 10 Articolo 10 Le notifiche relative alle decisioni di rifiuto che sono state prese dalle Amm Art. 11 Articolo 11 Cinque anni dopo la data in cui ha cessato di esistere la possibilità di rinno Art. 12 Articolo 12 Il presente Regolamento entra in vigore contemporaneamente all'Accordo. Atto
Art. 1 Traduzione curata dalle competenti Amministrazioni italiane e svizzere, d'intesa con i BIR Art. 2 Articolo 2 1. a) L'Unione particolare ha un'Assemblea composta dei Paesi che hanno ratific Art. 3 Articolo 3 1. a) I compiti relativi al deposito internazionale dei disegni e modelli indus Art. 4 Articolo 4 1. a) L'Unione particolare ha un bilancio preventivo. b) Il bilancio preventivo Art. 5 Articolo 5 1. Proposte di modificazione del presente Atto complementare possono essere pre Art. 6 Articolo 6 1. a) I riferimenti, nell'Atto del 1934, all'"Ufficio internazionale della prop Art. 7 Articolo 7 1. I riferimenti, nell'Atto del 1960, all'"Ufficio dell'Unione internazionale p Art. 8 Articolo 8 1. a) I Paesi che, prima del 13 gennaio 1968, hanno ratificato l'Atto del 1934 Art. 9 Articolo 9 1. Nei riguardi dei primi cinque Paesi che hanno depositato il loro strumento d Art. 10 Articolo 10 1. Con riserva delle disposizioni dell'articolo 8 e dell'alinea seguente, ogni Art. 11 Articolo 11 1. a) Il presente Atto complementare è firmato in un solo esemplare in lingua Art. 12 Articolo 12 Fino all'entrata in funzione del primo Direttore generale, i riferimenti testu Ethicamente SRL — P. IVA 04156320360