Art. 8
Convenzione

Art. 8

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In vigore dal 27 nov 1980
. Nonostante le disposizioni degli , terzo capoverso, della presente Convenzione, le autorità dello Stato di residenza abituale di un minore possono adottare misure di protezione fintantochè il minore è minacciato da un pericolo serio alla sua persona o ai suoi beni. Le autorità degli altri Stati contraenti non sono tenute a riconoscere tali misure.
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urn:nir:stato:legge:1980-10-24;742#art-c-8