Art. 7
Convenzione

Art. 7

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In vigore dal 27 nov 1980
. Le misure adottate dalle autorità competenti ai sensi dei precedenti articoli della presente Convenzione sono riconosciute in tutti gli Stati contraenti. Se tuttavia dette misure implicano atti di esecuzione in uno Stato diverso da quello in cui esse sono state adottate, il loro riconoscimento e la loro esecuzione sono regolati sia dal diritto interno dello Stato in cui è richiesta l'esecuzione, sia dalle convenzioni internazionali.
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urn:nir:stato:legge:1980-10-24;742#art-c-7