Art. 6
Convenzione

Art. 6

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In vigore dal 27 nov 1980
. Le autorità dello Stato di cui il minore è cittadino possono, d'accordo con quelle dello Stato in cui egli ha la sua abituale residenza o possiede dei beni, affidare a queste ultime l'applicazione delle misure adottate. La stessa facoltà è data alle autorità dello Stato di residenza abituale del minore nei confronti delle autorità dello Stato in cui il minore possiede dei beni.
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