Art. 21
Convenzione

Art. 21

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In vigore dal 27 nov 1980
. Qualsiasi Stato non rappresentato alla Nona sessione della Conferenza de L'Aja sul diritto internazionale privato potrà aderire alla presente Convenzione dopo la sua entrata in vigore, in virtù dell', primo capoverso. Lo strumento di adesione sarà depositato presso il Ministero degli affari esteri dei Paesi Bassi. L'adesione avrà effetto soltanto nei rapporti fra lo Stato aderente e gli Stati contraenti che avranno dichiarato di accettare tale adesione. L'accettazione sarà notificata al Ministero degli affari esteri dei Paesi Bassi. La Convenzione entrerà in vigore, fra lo Stato aderente e lo Stato che abbia dichiarato di accettare tale adesione, il sessantesimo giorno dopo la notifica menzionata al precedente capoverso.
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