Art. 20
Convenzione

Art. 20

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In vigore dal 27 nov 1980
. La presente Convenzione entrerà in vigore il sessantesimo giorno dopo il deposito del terzo strumento di ratifica previsto dall', secondo capoverso. La Convenzione entrerà in vigore, per ciascuno Stato firmatario che la ratifichi successivamente, il sessantesimo giorno dopo il deposito del suo strumento di ratifica.
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