Art. 15
Convenzione

Art. 15

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In vigore dal 27 nov 1980
. Ogni Stato contraente può riservare la competenza delle sue autorità chiamate a pronunciarsi su una domanda di annullamento, di scioglimento o di attenuazione del vincolo coniugale fra i genitori di un minore, per adottare misure di protezione della sua persona o dei suoi beni. Le autorità degli altri Stati contraenti non sono tenuti a riconoscere tali misure.
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