Convenzione
Art. 13
13 / 25In vigore dal 27 nov 1980
.
La presente Convenzione si applica a tutti i minori che hanno la loro residenza abituale in uno degli Stati contraenti.
Tuttavia le competenze attribuite dalla presente Convenzione alle autorità dello Stato di cui il minore è cittadino sono riservate agli Stati contraenti.
Ogni Stato contraente può riservarsi di limitare l'applicazione della presente Convenzione ai minori che sono cittadini di uno degli Stati contraenti.
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Prourn:nir:stato:legge:1980-10-24;742#art-c-13