Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla competenza delle autorita' e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori, adottata a L'Aja il 5 ottobre 1961.
Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla competenza delle autorita' e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori, adottata a L'Aja il 5 ottobre 1961. 27 articoli · cerca o scorri l'indice gerarchico qui sotto.
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Convenzione
Art. 1 CONVENZIONE CONCERNENTE LA COMPETENZA DELLE AUTORITÀ E LA LEGGE APPLICABILE IN MATERIA DI Art. 2 Articolo 2. Le autorità competenti ai sensi dell'articolo 1 adottano le misure previste da Art. 3 Articolo 3. Un rapporto d'autorità risultante di pieno diritto dalla legislazione interna Art. 4 Articolo 4. Se le autorità dello Stato di cui il minore è cittadino giudicano che l'intere Art. 5 Articolo 5. In caso di trasferimento della residenza abituale di un minore da uno Stato co Art. 6 Articolo 6. Le autorità dello Stato di cui il minore è cittadino possono, d'accordo con qu Art. 7 Articolo 7. Le misure adottate dalle autorità competenti ai sensi dei precedenti articoli Art. 8 Articolo 8. Nonostante le disposizioni degli articoli 3, 4 e 5, terzo capoverso, della pre Art. 9 Articolo 9. In tutti i casi di urgenza, le autorità di ogni Stato contraente sul territori Art. 10 Articolo 10. Per quanto è possibile, al fine di assicurare la continuità del regime applic Art. 11 Articolo 11. Tutte le autorità che hanno adottato misure ai sensi delle disposizioni della Art. 12 Articolo 12. Ai fini della presente Convenzione, per "minore" s'intende qualsiasi persona Art. 13 Articolo 13. La presente Convenzione si applica a tutti i minori che hanno la loro residen Art. 14 Articolo 14. Ai fini della presente Convenzione, se la legislazione interna dello Stato di Art. 15 Articolo 15. Ogni Stato contraente può riservare la competenza delle sue autorità chiamate Art. 16 Articolo 16. Le disposizioni della presente Convenzione possono essere non applicate negli Art. 17 Articolo 17. La presente Convenzione si applica soltanto alle misure adottate dopo la sua Art. 18 Articolo 18. Nei rapporti fra gli Stati contraenti la presente Convenzione sostituisce la Art. 19 Articolo 19. La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati rappresentati alla No Art. 20 Articolo 20. La presente Convenzione entrerà in vigore il sessantesimo giorno dopo il depo Art. 21 Articolo 21. Qualsiasi Stato non rappresentato alla Nona sessione della Conferenza de L'Aj Art. 22 Articolo 22. Qualsiasi Stato, al momento della firma, della ratifica o della adesione, pot Art. 23 Articolo 23. Qualsiasi Stato potrà, al più tardi al momento della ratifica o dell'adesione Art. 24 Articolo 24. La presente Convenzione avrà una durata di cinque anni a decorrere dalla data Art. 25 Articolo 25. Il Ministero degli affari esteri dei Paesi Bassi notificherà agli Stati conte Ethicamente SRL — P. IVA 04156320360