Art. 2 · Imposte considerate
Convenzione

Art. 2

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Imposte considerate

In vigore dal 7 nov 1980
. Imposte considerate 1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di ciascuno degli Stati contraenti, delle sue suddivisioni politiche o amministrative e dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento. 2. Sono considerate imposte sul reddito le imposte prelevate sul reddito complessivo, o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, sull'ammontare complessivo dei salari corrisposti dalle imprese, nonché le imposte sui plusvalori. 3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare: a) per quanto concerne l'Italia: l'imposta sul reddito delle persone fisiche; l'imposta sul reddito delle persone giuridiche; l'imposta locale sui redditi ancorchè riscosse mediante ritenuta alla fonte (qui di seguito indicate quali "imposta italiana"); b) per quanto concerne la Spagna: l'imposta sul reddito delle persone fisiche (el impuesto sobre la renta de las personas fisicas); l'imposta sul reddito delle società e delle altre persone giuridiche (el impuesto sobre la renta de sociedades y demas entidades juridicas); gli acconti d'imposta seguenti: i contributi fondiari agricolo e urbano; l'imposta sui redditi del lavoro personale; l'imposta sui redditi di capitale e l'imposta sulle attività ed utili industriali e commerciali (los siguientes impuestos a cuenta: las contribuciones territoriales rustica y urbana; el impuesto sobre los rendimientos del trabajo personal; ed impuesto sobre las actividades y beneficios commerciales e industriales); i canoni sulla superficie e l'imposta sugli utili commerciali, regolati dalla legge del 27 giugno 1974, a carico delle imprese che si dedicano alla ricerca ed allo sfruttamento degli idrocarburi (el canon de superficie y el impuesto sobre la renta de sociedades, regulados par la Ley de 27 de junio de 1974, aplicable a las empresas que se dedican a la investigacion y explotacion de hidrocarburos); le imposte locali sul reddito (los impuestos locales sobre la renta). (qui di seguito indicate quali "imposta spagnola"). 4. La Convenzione si applicherà anche alle imposte di natura identica o analoga che entreranno in vigore dopo la firma della presente Convenzione e che si aggiungeranno alle imposte attuali o le sostituiranno. Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno alla fine di ogni anno le modifiche importanti apportate alle loro rispettive legislazioni fiscali.
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