Art. VII
Protocollo II

Art. VII

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In vigore dal 7 nov 1980
Articolo VII. Ogni Parte della Convenzione della quale sia in causa un interesse di ordine giuridico, può, dopo avere avvisato per iscritto le Parti che hanno iniziato tale procedimento, associarsi al procedimento arbitrale, con l'accordo del tribunale.
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