Art. V
Protocollo II

Art. V

30 / 46
In vigore dal 7 nov 1980
Articolo V. Il tribunale può conoscere e decidere delle domande riconvenzionali direttamente connesse all'oggetto della controversia.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1980-09-29;662#art-pi-v-2