Protocollo I
Art. III
23 / 46Data di invio dei rapporti.
In vigore dal 7 nov 1980
Articolo III.
Data di invio dei rapporti.
Viene redatto un rapporto ogni volta che un evento comporta:
a) uno scarico diverso da quelli permessi dalla presente Convenzione; o
b) uno scarico permesso ai sensi delle disposizioni della presente Convenzione per il fatto:
i) che esso tende ad assicurare la sicurezza di una nave o a salvaguardare delle vite umane in mare; o
ii) che risulta da un'avaria alla nave o al suo equipaggiamento; o
c) uno scarico di una sostanza nociva effettuato per combattere un caso particolare di inquinamento o effettuato ai fini di legittime ricerche scientifiche sulla riduzione o sul controllo dell'inquinamento; o
d) una probabilità di scarichi prevista all'alinea a), b) o c) del presente articolo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1980-09-29;662#art-pi-iii