Protocollo I
Art. II
22 / 46Procedura applicabile all'invio di rapporti.
In vigore dal 7 nov 1980
Articolo II.
Procedura applicabile all'invio di rapporti.
1. Ogni rapporto viene trasmesso per radio ogni volta che ciò è possibile, ma in ogni caso per le vie più rapide che si dispongano al momento del fatto. Ai rapporti trasmessi via radio viene attribuito il più alto grado di priorità possibile.
2. I rapporti sono indirizzati al funzionario o all'organismo competente specificato al paragrafo 2, alinea a) dell' della Convenzione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1980-09-29;662#art-pi-ii