Protocollo I
Art. I
21 / 46Obbligo di redigere un rapporto.
In vigore dal 7 nov 1980
PROTOCOLLO I.
DISPOSIZIONI CONCERNENTI L'INVIO DI RAPPORTI SUGLI EVENTI COMPORTANTI O CHE POSSONO COMPORTARE LO SCARICO DI SOSTANZE NOCIVE
(in applicazione dell' della Convenzione)
Articolo I.
Obbligo di redigere un rapporto.
1. Il comandante di una nave alla quale sia accaduto uno degli eventi di cui all'articolo III del presente Protocollo, od ogni altra persona che ha la responsabilità della nave, fa un rapporto senza indugio sulle circostanze dell'evento, conformemente alle disposizioni del presente Protocollo, con tutti i dettagli possibili.
2. In caso di abbandono della nave di cui al paragrafo 1 del presente articolo, o quando il rapporto relativo a tale nave è incompleto o sia impossibile da ottenersi, l'armatore, il noleggiatore, il gestore o l'utente della nave o i loro agenti devono, nella misura più ampia possibile, assumere gli obblighi che incombono al comandante ai sensi delle disposizioni del presente Protocollo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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