Convenzione
Art. 3
3 / 46Campo di applicazione.
In vigore dal 7 nov 1980
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Campo di applicazione.
1. La presente Convenzione si applica:
a) alle navi che sono autorizzate a battere la bandiera di una
Parte della Convenzione, e
b) alle navi che non sono autorizzate a battere la bandiera di una Parte ma che operano sotto l'autorità di tale Parte.
2. Nessuna disposizione del presente articolo potrebbe essere interpretata come suscettibile di recare pregiudizio ai diritti sovrani delle Parti sul fondo dei mari e sul sottosuolo adiacente alle coste ai fini dell'esplorazione e dello sfruttamento delle risorse naturali o come suscettibile di estendere tali diritti, in conformità del diritto internazionale.
3. La presente Convenzione non si applica nè alle navi da guerra o alle navi da guerra ausiliarie nè alle altre navi appartenenti ad uno Stato o gestite da tale Stato fintantochè quest'ultimo le utilizzi esclusivamente per servizi governativi e non commerciali.
Tuttavia, ciascuna Parte deve accertarsi, nell'adottare delle misure adeguate che non compromettano le operazioni o la capacità operativa delle navi di questo tipo che le appartengano o che siano da essa gestite, che queste agiscano in modo che sia compatibile con la presente Convenzione, per quanto ciò sia ragionevole e praticabile.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1980-09-29;662#art-c-3