Art. 20 · Lingue.
Convenzione

Art. 20

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Lingue.

In vigore dal 7 nov 1980
. Lingue. La presente Convenzione viene redatta in un unico esemplare nelle lingue Inglese, Francese, Russa e Spagnola, i quattro testi facenti ugualmente fede. Traduzioni ufficiali saranno redatte nelle lingue Araba, Tedesca, italiana e Giapponese e saranno depositate con l'originale firmato. IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi a tale scopo hanno firmato la presente Convenzione. FATTO A LONDRA il 2 novembre 1973. (Seguono le firme)
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urn:nir:stato:legge:1980-09-29;662#art-c-20