Convenzione
Art. 20
20 / 46Lingue.
In vigore dal 7 nov 1980
.
Lingue.
La presente Convenzione viene redatta in un unico esemplare nelle lingue Inglese, Francese, Russa e Spagnola, i quattro testi facenti ugualmente fede. Traduzioni ufficiali saranno redatte nelle lingue Araba, Tedesca, italiana e Giapponese e saranno depositate con l'originale firmato.
IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi a tale scopo hanno firmato la presente Convenzione.
FATTO A LONDRA il 2 novembre 1973.
(Seguono le firme)
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1980-09-29;662#art-c-20