Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi e del protocollo sull'intervento in alto mare in caso di inquinamento causato da sostanze diverse dagli idrocarburi, con annessi, adottati a Londra il 2 novembre 1973.
Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi e del protocollo sull'intervento in alto mare in caso di inquinamento causato da sostanze diverse dagli idrocarburi, con annessi, adottati a Londra il 2 novembre 1973. 49 articoli · cerca o scorri l'indice gerarchico qui sotto.
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Convenzione
Art. 1 Obblighi generali derivanti dalla Convenzione. Art. 2 Definizioni. Art. 3 Campo di applicazione. Art. 4 Violazioni. Art. 5 Certificati e norme speciali concernenti l'ispezione della nave. Art. 6 Ricerca delle infrazioni ed esecuzione delle disposizioni della Convenzione. Art. 7 Ritardi causati indebitamente alle navi. Art. 8 Rapporti sugli eventi comportanti o suscettibili di comportare lo scarico di sostanze nocive. Art. 9 Altri Trattati ed interpretazione. Art. 10 Composizione delle controversie. Art. 11 Trasmissione delle informazioni. Art. 12 Incidenti sopraggiunti alle navi. Art. 13 Firma, ratifica, accettazione, approvazione ed adesione. Art. 14 Allegati facoltativi. Art. 15 Entrata in vigore. Art. 16 Emendamenti. Art. 17 Promozione della cooperazione tecnica. Art. 18 Denuncia. Art. 19 Deposito e Registrazione. Art. 20 Lingue. Protocollo I
Art. I Obbligo di redigere un rapporto. Art. II Procedura applicabile all'invio di rapporti. Art. III Data di invio dei rapporti. Art. IV Natura del rapporto. Art. V Rapporto complementare. Protocollo II
Art. I PROTOCOLLO II. ARBITRAGGIO (in applicazione dell'articolo 10 della Convenzione) Articolo I Art. II Articolo II. 1. Viene costituito un tribunale arbitrale su domanda indirizzata da una Part Art. III Articolo III. Il tribunale è composto di tre membri: un arbitro nominato da ogni Parte in Art. IV Articolo IV. 1. Se allo scadere di un termine di sessanta giorni a partire dalla nomina de Art. V Articolo V. Il tribunale può conoscere e decidere delle domande riconvenzionali direttamen Art. VI Articolo VI. Ogni Parte assume a proprio carico la remunerazione del proprio arbitro e le Art. VII Articolo VII. Ogni Parte della Convenzione della quale sia in causa un interesse di ordine Art. VIII Articolo VIII. Ogni tribunale arbitrale costituito ai sensi del presente Protocollo fissa Art. IX Articolo IX. 1. Le decisioni del tribunale sia sulla propria procedura e sul luogo delle p Art. X Articolo X. 1. Il tribunale pronuncia la propria sentenza entro un termine di cinque mesi Protocollo
Art. I TRADUZIONE NON UFFICIALE N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nel p Art. II Articolo II. 1. Le disposizioni dell'articolo I, paragrafo 2 e degli articoli da II a VIII Art. III Articolo III. 1. La lista di cui al paragrafo 2, comma a) dell'articolo I viene aggiornata Art. IV Articolo IV. 1. Il presente Protocollo è aperto alla firma degli Stati che hanno firmato l Art. V Articolo V. 1. La ratifica, l'accettazione, l'approvazione o l'adesione si effettuano medi Art. VI Articolo VI. 1. Il presente Protocollo entra in vigore novanta giorni dopo la data in cui Art. VII Articolo VII. 1. Il presente Protocollo può essere denunciato da una qualsiasi delle Parti Art. VIII Articolo VIII. 1. L'Organizzazione può indire una Conferenza avente lo scopo di rivedere o Art. IX Articolo IX. 1. Il presente Protocollo verrà depositato presso il Segretario generale dell Art. X Articolo X. A partire dall'entrata in vigore del presente Protocollo, il Segretario genera Art. XI Articolo XI. Il presente Protocollo viene redatto in un unico esemplare in lingua inglese, Ethicamente SRL — P. IVA 04156320360