Art. 8 · LEGGE 20 settembre 1980, n. 576

Art. 8

LEGGE 20 settembre 1980, n. 576

In vigore dal 12 ott 1980
Pagamento delle Pensioni Le pensioni sono pagate in tredici mensilità di eguale importo. La tredicesima mensilità è pagata nel mese di dicembre.
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