Art. 4
LEGGE 20 settembre 1980, n. 576
In vigore dal 6 mar 1992
(Pensione di inabilità)
1. La pensione di inabilità spetta all'iscritto qualora concorrano le seguenti condizioni:
a) la capacità dell'iscritto all'esercizio della professione sia esclusa, a causa di malattia o infortunio sopravvenuti all'iscrizione, in modo permanente e totale;
b) l'iscritto abbia compiuto almeno dieci anni, o cinque anni se l'inabilità è causata da infortunio, di effettiva iscrizione e contribuzione e l'iscrizione sia in atto continuativamente da data anteriore al compimento del quarantesimo anno di età dell'iscritto medesimo.
2. Per il calcolo della pensione si applicano le disposizioni dell'. Gli anni ai quali va commisurata la pensione sono aumentati di dieci, sino a raggiungere il massimo complessivo di trentacinque. La misura della pensione non può comunque essere inferiore a otto volte il contributo soggettivo minimo a carico dell'iscritto nell'anno anteriore a quello di maturazione del diritto a pensione.
3. La concessione della pensione è subordinata alla cancellazione dagli albi professionali ed è revocata in caso di nuova iscrizione.
4. Entro i dieci anni successivi alla concessione della pensione, la Cassa può in qualsiasi momento assoggettare a revisione la permanenza delle condizioni di inabilità. L'erogazione della pensione è sospesa nei confronti del pensionato che non si presti alla revisione
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1980-09-20;576#art-4