Art. 3 · LEGGE 20 settembre 1980, n. 576

Art. 3

LEGGE 20 settembre 1980, n. 576

In vigore dal 5 mar 1992
Pensione di anzianità La pensione di anzianità è corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno 35 anni di effettiva iscrizione e di contribuzione alla Cassa. La corresponsione della pensione è subordinata alla cancellazione dagli albi di avvocato e di procuratore, ed è incompatibile con l'iscrizione a qualsiasi albo professionale o elenco di lavoratori autonomi e con qualsiasi attività di lavoro dipendente. La pensione è determinata con applicazione dei commi dal primo al quinto dell'. Verificandosi uno dei casi di incompatibilità di cui al secondo comma, la pensione di anzianità è revocata con effetto dal momento in cui si verifica l'incompatibilità.
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