Art. 28
LEGGE 20 settembre 1980, n. 576
In vigore dal 13 mag 1983
Ricalcolo delle pensioni
Coloro che abbiano maturato diritto a pensione di vecchiaia o di invalidità od a pensione di reversibilità o indiretta prima della data di cui all' ,primo comma,possono chiederne il ricalcolo secondo gli ,presentando domanda documentata alla cassa,a pena di decadenza,
entro l'anno solare successivo
all'entrata in vigore della presente legge.ove detta domanda non sia presentata,la pensione resta stabilita nella misura in atto,con le successive rivalutazioni.
Ai fini del ricalcolo,sono verificati i requisiti contributivi e calcolata l'entità della pensione secondo le norme della presente legge che varrebbero per la sua concessione,riferite al momento dell'originaria maturazione e con l'osservanza dello ;la pensione è rivalutata secondo le norme della presente legge,e l'eventuale maggior misura di essa è riconosciuta all'iscritto con effetto dalla domanda di ricalcolo. Nei confronti di coloro che abbiano proseguito l'esercizio professionale dopo il pensionamento si applica
l', ottavo comma
. Ai fini del calcolo dell'entità della pensione secondo le norme della presente legge,si tiene conto della sola anzianità effettiva, esclusi gli anni comunque riscattati.
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