Art. 25 · LEGGE 20 settembre 1980, n. 576

Art. 25

LEGGE 20 settembre 1980, n. 576

In vigore dal 12 ott 1980
Base del reddito per il passato Agli effetti del calcolo delle pensioni a norma della presente legge,per gli anni anteriori a quello di cui all' ,primo comma,si assume quale reddito,ai fini dell' ,primo comma,e delle altre norme che vi fanno riferimento,il decuplo del contributo soggettivo a carico dell'iscritto per ciascuno degli anni da considerare,fermi restando i limiti di cui agli ,secondo comma,e 10, primo comma,lettera a). Ai fini dell'applicazione dell', quarto comma,si considera,per il raffronto ivi previsto col reddito fiscale medio,solo la media dei redditi del periodo dal 1974 in poi.
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