Art. 24 · LEGGE 20 settembre 1980, n. 576

Art. 24

LEGGE 20 settembre 1980, n. 576

In vigore dal 13 mag 1983
Decorrenza del regime contributivo I contributi minimo e percentuale di cui all' sono dovuti dal primo gennaio dell'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge. Relativamente ai redditi prodotti nell'anno anteriore a tale entrata in vigore e in quelli precedenti,restano dovuti i contributi previsti dalla legislazione rispettivamente vigente. I contributi di cui alla tabella a allegata alla legge 22 luglio 1975,n.319,sono dovuti,sui redditi superiori a sei milioni,nella misura del 10 per cento. Le somme già pagate in base ad aliquote superiori al 10 per cento e non compensate con contributi già dovuti devono essere restituite senza interessi a chi abbia tempestivamente inviato le comunicazioni di cui all' entro 12 mesi dalla richiesta inviata alla cassa con lettera raccomandata.È fatta salva,per le eccedenze già poste a ruolo,la facoltà di chiedere lo sgravio dal ruolo stesso. Il diritto alla restituzione dei contributi pagati in eccedenza rispetto alla aliquota del 10 per cento spetta anche ai pensionati o ai loro eredi,a condizione che esso sia fatto valere entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge e che la domanda sia accompagnata dalla dichiarazione di cui all'.
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