Art. 21 · LEGGE 20 settembre 1980, n. 576

Art. 21

LEGGE 20 settembre 1980, n. 576

In vigore dal 12 ott 1980
Restituzione dei contributi Coloro che cessano dalla iscrizione alla cassa senza aver maturato i requisiti assicurativi per il diritto alla pensione hanno diritto di ottenere il rimborso dei contributi di cui all' ,nonchè degli eventuali contributi minimi e percentuali previsti dalla precedente legislazione,esclusi quelli di cui alla tabella e allegata alla legge 22 luglio 1975,n.319. Sulle somme da rimborsare è dovuto l'interesse legale dal primo gennaio successivo ai relativi pagamenti. Il rimborso di cui ai precedenti commi spetta anche agli eredi dell'iscritto che non abbia maturato diritto a pensione, semprechè non abbiano titolo alla pensione indiretta. In caso di nuova iscrizione,l'iscritto può ripristinare il precedente periodo di anzianità restituendo alla cassa le somme rimborsate, con l'aggiunta dell'interesse del 10 per cento e la rivalutazione secondo la tabella di cui all' a decorrere dalla data dell'avvenuto rimborso.
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