Art. 16
LEGGE 20 settembre 1980, n. 576
In vigore dal 6 mar 1992
(Rivalutazione delle pensioni e dei contributi)
1. Gli importi delle pensioni erogate dalla Cassa sono aumentati, in proporzione alle variazioni dell'indice annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'Istituto nazionale di statistica, con delibera del consiglio di amministrazione della Cassa comunicata al Ministero di grazia e giustizia ed al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per la relativa approvazione.
2. L'approvazione si intende data se non viene negata entro i due mesi successivi alla comunicazione.
3. Gli aumenti hanno decorrenza dal 1 gennaio successivo alla data della delibera.
4. Nella stessa misura percentuale e con la stessa decorrenza sono adeguati il limite della media dei redditi nonchè gli scaglioni di reddito di cui all', il limite di reddito di cui all', primo comma, e il contributo minimo di cui all', secondo comma, arrotondando i relativi importi alle 100.000 lire più vicine per i limiti e scaglioni di reddito, ed alle 10.000 lire più vicine per il contributo
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