Art. 15 · LEGGE 20 settembre 1980, n. 576

Art. 15

LEGGE 20 settembre 1980, n. 576

In vigore dal 20 nov 1990
Rivalutazione dei redditi Le entità dei redditi da assumere per il calcolo delle medie di riferimento delle pensioni di cui agli articoli da 2 a 7,nonchè per la determinazione della pensione minima di cui all',quarto comma,e l'entità del reddito di cui all',secondo comma,sono rivalutate secondo l'andamento dell'indice istat di cui all' . A tal fine il consiglio di amministrazione della cassa redige ed aggiorna entro il 31 maggio di ciascun anno,sulla base dei dati pubblicati dall'istat,apposita tabella dei coefficienti di rivalutazione relativi ad ogni anno,e la comunica al ministro di grazia e giustizia ed al ministro del lavoro e della previdenza sociale per la relativa approvazione. L'approvazione si intende data se non viene negata entro i due mesi successivi alla comunicazione. Ai fini della rivalutazione si considera il per cento degli aumenti fra i coefficienti relativi all'anno di produzione dei redditi e quelli del penultimo anno anteriore alla maturazione del diritto alla pensione. La percentuale di cui sopra può essere variata con la procedura di cui all' ,secondo comma,tenuto conto dell'andamento finanziario della Cassa.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1980-09-20;576#art-15