Art. 14 · LEGGE 20 settembre 1980, n. 576

Art. 14

LEGGE 20 settembre 1980, n. 576

In vigore dal 13 mag 1983
Soppressione di contributi I contributi di cui alle tabelle c e d allegate alla legge 22 luglio 1975,n.319,cessano di avere applicazione col 31 dicembre 1984. I contributi di cui alla tabella b allegata alla legge 22 luglio 1975,n.319,nonchè quelli di cui alla legge 12 marzo 1968,n.410 ,possono essere ridotti o soppressi con decreto del ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il ministro di grazia e giustizia e con le modalità prescritte dall' , terzo comma,della presente legge,in relazione all'andamento finanziario della cassa e comunque entro il 31 dicembre 1988. Per i contributi di cui alla legge 12 marzo 1968,n.410,semprechè non sia intervenuta una riforma generale della materia,la riduzione o soppressione graverà sulla quota di essi che spetta alla cassa. Ai fini di cui ai due commi precedenti si applica il terzo comma dell' . Il contributo di cui alla tabella e allegata alla legge 22 luglio 1975,n.319,è soppresso a decorrere dal primo gennaio successivo all'entrata in vigore della presente legge.
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