Art. 10 · LEGGE 20 settembre 1980, n. 576

Art. 10

LEGGE 20 settembre 1980, n. 576

In vigore dal 6 mar 1992
Contributo soggettivo Il contributo soggettivo obbligatorio a carico di ogni iscritto alla cassa e di ogni iscritto agli albi professionali tenuto all'iscrizione è pari alle seguenti percentuali del reddito professionale netto prodotto nell'anno,quale risulta dalla relativa dichiarazione ai fini dell'irpef e dalle successive definizioni: a) reddito sino a lire 40 milioni:dieci per cento; b) reddito eccedente lire 40 milioni: tre per cento. È in ogni caso dovuto un contributo minimo di l. 600.000. Il contributo di cui ai commi precedenti è dovuto anche dai pensionati che restano iscritti all'albo dei procuratori o degli avvocati o all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori; ma l'obbligo del contributo minimo è escluso dall'anno solare successivo alla maturazione del diritto a pensione, e il contributo è dovuto in misura pari al 3 per cento del reddito dell'anno solare successivo al compimento dei cinque anni dalla maturazione del diritto a pensione . Per i procuratori e gli avvocati che iniziano la professione e che si iscrivono per la prima volta alla cassa prima di aver compiuto i 30 anni di età, il contributo minimo di cui al presente articolo è ridotto alla metà per l'anno di iscrizione e per i due anni successivi. Il contributo soggettivo è deducibile ai fini dell'irpef.
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