Art. 1 · LEGGE 20 settembre 1980, n. 576

Art. 1

LEGGE 20 settembre 1980, n. 576

In vigore dal 12 ott 1980
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Prestazioni La Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli avvocati ed i procuratori corrisponde le seguenti pensioni: a) di vecchiaia; b) di anzianità; c) di inabilità e invalidità; d) ai superstiti, di reversibilità o indirette. Tutte le pensioni sono corrisposte su domanda degli aventi diritto. I trattamenti pensionistici decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuta la presentazione della domanda per le pensioni indicate alle lettere b) e c), e dal primo giorno del mese successivo al verificarsi dell'evento, da cui nasce il diritto, per le pensioni indicate alle lettere a) e d).
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