Art. 5 · LEGGE 13 agosto 1980, n. 454

Art. 5

LEGGE 13 agosto 1980, n. 454

In vigore dal 5 set 1980
L'indennità e l'assegno di studio di cui alla presente legge non sono computabili agli effetti del trattamento di quiescenza.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1980-08-13;454#art-5