Art. 3 · LEGGE 13 agosto 1980, n. 454

Art. 3

LEGGE 13 agosto 1980, n. 454

In vigore dal 5 set 1980
I dipendenti delle amministrazioni dello Stato di cui all' della presente legge, che alla data di entrata in vigore della stessa siano sprovvisti del requisito della conoscenza della seconda lingua, hanno facoltà di frequentare corsi di seconda lingua con il riconoscimento di un assegno speciale di cui al successivo . I corsi di cui al comma precedente, istituiti per ciascuna delle due lingue nell'ambito delle iniziative previste dall' del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, si svolgeranno fuori del normale orario di lavoro per complessive 160 ore annue e secondo un programma definito dalla direzione dei corsi stessi, nell'arco di dieci mesi. Al termine di ciascun corso annuale gli iscritti vengono dichiarati idonei alla frequenza del corso successivo dalla direzione dei corsi stessi. Nel caso di giudizio di inidoneità viene interrotta la corresponsione dell'assegno di studio di cui al successivo , ferma restando la possibilità per il dipendente di sostenere una successiva prova di idoneità dopo un periodo di tempo stabilito dalla direzione dei corsi. Conseguita la idoneità viene ripristinata l'indennità di cui al successivo prevista per il corso successivo. I corsi di cui al presente articolo saranno tenuti per un periodo di anni sette.
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