Art. 2
LEGGE 13 agosto 1980, n. 454
In vigore dal 5 set 1980
I comuni della provincia di Bolzano possono attribuire un'indennità di bilinguismo nelle misure fissate dalla presente legge al personale dipendente che si trovi nelle condizioni di cui al precedente .
Pari facoltà possono esercitare gli enti e gli istituti di diritto pubblico operanti nella provincia di Bolzano, mediante deliberazione dei competenti organi.
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