Art. 3
LEGGE 29 luglio 1980, n. 390
In vigore dal 17 ago 1980
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, di lire 1.650 milioni per l'anno 1979 e di lire 1.200 milioni per l'anno 1980, si provvede mediante riduzione dello stanziamento di cui al capitolo 6856 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.
Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 29 luglio 1980
PERTINI
COSSIGA - D'AREZZO - PANDOLFI - LA MALFA
Visto, il Guardasigilli: MORLINO
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