Art. 2 · LEGGE 29 luglio 1980, n. 390

Art. 2

LEGGE 29 luglio 1980, n. 390

In vigore dal 17 ago 1980
Il fondo di dotazione della sezione autonoma per il credito teatrale presso la Banca nazionale del lavoro di cui all'articolo 41 della legge 14 agosto 1967, n. 800, aumentato con legge 28 ottobre 1968, n. 1178, e con legge 9 marzo 1971, n. 126, è ulteriormente aumentato di lire 500 milioni, mediante conferimento di lire 450 milioni da parte dello Stato e lire 50 milioni da parte della Banca nazionale del lavoro. La maggiore disponibilità di 500 milioni è destinata alla concessione di anticipazioni sui contributi assegnati ai sensi del precedente , nonchè alla concessione di mutui per il rinnovo, l'ammodernamento e la ristrutturazione degli impianti e delle attrezzature dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante.
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