Art. 1 · Libero accesso ai tribunali
Convenzione

Art. 1

1 / 24

Libero accesso ai tribunali

In vigore dal 18 set 1980
N.B. - TRADUZIONE NON UFFICIALE CONVENZIONE sull'assistenza giudiziaria in materia civile tra la Repubblica italiana e la Repubblica Popolare Ungherese Il Presidente della Repubblica italiana e il Consiglio Presidenziale della Repubblica Popolare Ungherese, desiderando regolamentare tra i due Stati l'assistenza giudiziaria reciproca in materia civile, commerciale e di diritto di famiglia, hanno convenuto di concludere a tale proposito una Convenzione e hanno designato a tal fine come loro Plenipotenziari: Il Presidente della Repubblica italiana: S. E. Francesco Paolo BONIFACIO, Ministro della Giustizia Il Consiglio Presidenziale della Repubblica Popolare Ungherese: S. E. Mikali KOROM, Ministro della Giustizia i quali, dopo essersi scambiati i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto le disposizioni seguenti: . (Libero accesso ai tribunali) 1) I cittadini di ciascuna delle Parti Contraenti godranno sul territorio dell'altra Parte dello stesso trattamento di cui godono i nazionali in materia giudiziaria civile, commerciale e di diritto di famiglia. A tal fine essi potranno accedere liberamente e senza difficoltà ai tribunali e stare in giudizio alle stesse condizioni e con le stesse modalità dei nazionali. 2) Nessuna cauzione, o deposito, sotto qualsivoglia denominazione potranno essere imposti ai cittadini di ciascuna delle Parti Contraenti, aventi il proprio domicilio o la propria residenza abituale sul territorio di una delle suddette parti, o in ragione della loro qualità di stranieri o per difetto di domicilio o di residenza nel Paese. 3) Le disposizioni precedenti si applicano anche alle persone giuridiche costituite secondo le leggi di una delle Parti Contraenti e la cui sede si trovi sul territorio di detta Parte.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1980-07-23;512#art-c-1