Art. 31 · Denuncia
Convenzione

Art. 31

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Denuncia

In vigore dal 18 set 1980
. (Denuncia) La presente Convenzione rimarrà in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente può denunciare la Convenzione per via diplomatica con un preavviso minimo di sei mesi, prima della fine di ciascun anno solare ed al termine di un periodo di cinque anni successivo alla data della sua entrata in vigore. In questo caso, la Convenzione si applicherà per l'ultima volta: a) alle imposte riscosse mediante ritenuta alla fonte sui redditi pagabili al più tardi il 31 dicembre dell'anno della denuncia; b) alle altre imposte dei periodi d'imposta che si chiudono al più tardi il 31 dicembre dello stesso anno. In fede di che i plenipotenziari dei due Stati hanno firmato la presente Convenzione e vi hanno apposto i loro sigilli. Fatto a Budapest il 16 maggio 1977 in duplice esemplare, in lingua italiana, ungherese e francese, prevalendo quest'ultima in caso di contestazione. Per il Governo della Per il Governo della Repubblica italiana Repubblica Popolare Ungherese FILIPPO M. PANDOLFI FALUVEGI Visto, il Ministro degli affari esteri COLOMBO
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