Art. 3 · Definizioni generali
Convenzione

Art. 3

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Definizioni generali

In vigore dal 18 set 1980
. (Definizioni generali) 1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: a) le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente" designano, come il contesto richiede, la Repubblica italiana o la Repubblica Popolare Ungherese; b) il termine "persona" comprende le persone fisiche, le società ed ogni altra associazione di persone; c) il termine "società" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini della imposizione; d) le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro Stato contraente" designano rispettivamente una impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e una impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente; e) per "traffico internazionale" s'intende qualsiasi attività di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa la cui sede di direzione effettiva è situata in uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra località situate nell'altro Stato contraente; f) il termine "nazionali" designa: le persone fisiche che hanno la nazionalità di uno Stato contraente; le persone giuridiche, società di persone ed associazioni costituite in conformità della legislazione in vigore in uno Stato contraente; g) l'espressione "autorità competente" designa: nella Repubblica italiana: il Ministero delle finanze; nella Repubblica Popolare Ungherese: il Ministro delle finanze. 2. Per l'applicazione della Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni non diversamente definite di uno Stato contraente, le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.
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