Art. 28 · Funzionari diplomatici e consolari
Convenzione

Art. 28

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Funzionari diplomatici e consolari

In vigore dal 18 set 1980
. (Funzionari diplomatici e consolari) Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano i funzionari diplomatici o consolari in virtù delle regole generali del diritto internazionale o di accordi particolari.
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urn:nir:stato:legge:1980-07-23;509#art-c-28