Convenzione
Art. 24
24 / 31Metodo per evitare le doppie imposizioni
In vigore dal 18 set 1980
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(Metodo per evitare le doppie imposizioni)
1. Si conviene che la doppia imposizione sarà eliminata in conformità ai seguenti paragrafi del presente articolo.
2. Per quanto concerne la Repubblica italiana: Se un residente della Repubblica italiana possiede elementi di reddito che sono imponibili nella Repubblica Popolare Ungherese, la Repubblica italiana, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell' della presente Convenzione, può includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente.
In tal caso, la Repubblica italiana deve dedurre dalle imposte così calcolate l'imposta sui redditi pagata nella Repubblica Popolare Ungherese, ma l'ammontare della deduzione non può eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrano alla formazione del reddito complessivo.
Tuttavia, nessuna deduzione sarà accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato nella Repubblica italiana ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario del reddito in base alla legislazione italiana.
Per quanto riguarda la Repubblica Popolare Ungherese:
a) se un residente della Repubblica Popolare Ungherese possiede redditi che, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione sono imponibili nella Repubblica italiana, la Repubblica Popolare Ungherese, fatte salve le disposizioni contenute nel paragrafo b) esenta da imposte tali redditi ma può applicare, per calcolare l'ammontare dell'imposta sugli altri redditi di detto residente, la stessa aliquota che sarebbe stata applicabile qualora gli elementi di reddito in questione non fossero stati esentati;
b) se un residente della Repubblica Popolare Ungherese possiede elementi di reddito che, conformemente alle disposizioni dell', sono imponibili nella Repubblica italiana, la Repubblica Popolare Ungherese accorda sull'ammontare dell'imposta che colpisce i redditi di detto residente, una deduzione di ammontare uguale all'imposta pagata nella Repubblica italiana. Tuttavia, la somma così dedotta non può eccedere la frazione d'imposta, calcolata prima della deduzione, corrispondente ai redditi provenienti dalla Repubblica italiana.
Storico versioni
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