Art. 2 · Imposte considerate
Convenzione

Art. 2

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Imposte considerate

In vigore dal 18 set 1980
. (Imposte considerate) 1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito e sul patrimonio prelevate per conto di ciascuno degli Stati contraenti, delle sue suddivisioni politiche o amministrative e dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento. 2. Sono considerate imposte sul reddito e sul patrimonio le imposte prelevate sul reddito complessivo, sul patrimonio complessivo, o su elementi del reddito o del patrimonio, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo dei salari corrisposti dalle imprese, nonché le imposte sui plusvalori. 3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono, in particolare: a) per quanto concerne l'Italia: 1) l'imposta sul reddito delle persone fisiche; 2) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche; 3) l'imposta locale sui redditi; ancorchè riscosse mediante ritenuta alla fonte (qui di seguito indicate quali "imposta italiana"); b) per quanto concerne la Repubblica Popolare Ungherese: 1) le imposte sul reddito (jovedelemadok); 2) le imposte sugli utili (nyeresegadok); 3) l'imposta speciale d'impresa (vallalati kulonado); 4) l'imposta sulla proprietà edilizia (hazado); 5) l'imposta sul valore delle proprietà edilizie (hazertekado); 6) l'imposta sulle aree edificabili (telekado); 7) il contributo di sviluppo comunale (kozsefejlesztesi hozzajarulas); 8) il diritto sui dividendi e sui pagamenti di utili delle società commerciali (a kereskedelmi tarsasagok osztalek es nyereseg kifizetesei utani illetek); (qui di seguito indicate quali "imposta ungherese"). 4. La Convenzione si applicherà anche alle imposte future di natura identica o analoga che entreranno in vigore dopo la data della firma della presente Convenzione e che si aggiungeranno alle imposte attuali o che le sostituiranno.
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urn:nir:stato:legge:1980-07-23;509#art-c-2