Convenzione
Art. 2
2 / 31Imposte considerate
In vigore dal 18 set 1980
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(Imposte considerate)
1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito e sul patrimonio prelevate per conto di ciascuno degli Stati contraenti, delle sue suddivisioni politiche o amministrative e dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.
2. Sono considerate imposte sul reddito e sul patrimonio le imposte prelevate sul reddito complessivo, sul patrimonio complessivo, o su elementi del reddito o del patrimonio, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo dei salari corrisposti dalle imprese, nonché le imposte sui plusvalori.
3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono, in particolare:
a) per quanto concerne l'Italia:
1) l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
2) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche;
3) l'imposta locale sui redditi;
ancorchè riscosse mediante ritenuta alla fonte (qui di seguito indicate quali "imposta italiana");
b) per quanto concerne la Repubblica Popolare Ungherese:
1) le imposte sul reddito (jovedelemadok);
2) le imposte sugli utili (nyeresegadok);
3) l'imposta speciale d'impresa (vallalati kulonado);
4) l'imposta sulla proprietà edilizia (hazado);
5) l'imposta sul valore delle proprietà edilizie (hazertekado);
6) l'imposta sulle aree edificabili (telekado);
7) il contributo di sviluppo comunale (kozsefejlesztesi hozzajarulas);
8) il diritto sui dividendi e sui pagamenti di utili delle società commerciali (a kereskedelmi tarsasagok osztalek es nyereseg kifizetesei utani illetek);
(qui di seguito indicate quali "imposta ungherese").
4. La Convenzione si applicherà anche alle imposte future di natura identica o analoga che entreranno in vigore dopo la data della firma della presente Convenzione e che si aggiungeranno alle imposte attuali o che le sostituiranno.
Storico versioni
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