Art. 11
LEGGE 23 luglio 1980, n. 384
In vigore dal 16 ago 1980
Sono abrogate tutte le disposizioni della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni, incompatibili con le disposizioni della presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 23 luglio 1980
PERTINI
COSSIGA - REVIGLIO
Visto, il Guardasigilli: MORLINO
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