Art. 11 · LEGGE 23 luglio 1980, n. 384

Art. 11

LEGGE 23 luglio 1980, n. 384

In vigore dal 16 ago 1980
Sono abrogate tutte le disposizioni della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni, incompatibili con le disposizioni della presente legge. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 23 luglio 1980 PERTINI COSSIGA - REVIGLIO Visto, il Guardasigilli: MORLINO
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