Art. 85
LEGGE 11 luglio 1980, n. 312
In vigore dal 13 lug 1980
(Decorrenza)
Il personale di cui all' in servizio alla data del 1 luglio 1979, anche a prescindere dal possesso del titolo di studio, salvo il caso espressamente richiesto da norme di carattere generale per il particolare tipo di attività tecnica, specialistica o professionale, è collocato, dalla stessa data del 1 luglio 1979, ai fini giuridici ed economici, nella qualifica funzionale corrispondente alle mansioni effettivamente svolte.
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