Art. 84 · LEGGE 11 luglio 1980, n. 312

Art. 84

LEGGE 11 luglio 1980, n. 312

In vigore dal 13 lug 1980
(Accesso alle qualifiche funzionali e di livello) Alle qualifiche dei singoli livelli funzionali si accede per concorsi pubblici che saranno svolti ogni anno in unica tornata nel semestre maggio-ottobre. Con apposito regolamento da emanarsi con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro sarà stabilita la composizione delle commissioni esaminatrici e saranno fissate le prove d'esame, e tutte le modalità necessarie per lo svolgimento dei concorsi. Ai concorsi pubblici potrà partecipare il personale della qualifica immediatamente inferiore in servizio da almeno 5 anni senza demerito, indipendentemente dal possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso alla qualifica superiore, salvo che questo non sia specificatamente richiesto da norme di carattere generale, per il particolare tipo di attività tecnica specialistica o professionale. Nel concorso pubblico di accesso alle qualifiche saranno previste riserve di posti per i candidati provenienti dal livello immediatamente inferiore. L'entità di tali riserve sarà stabilita, sentita la commissione di cui al precedente articolo 80, all'atto della determinazione delle declaratorie e dei profili di cui allo stesso articolo. Potranno fruire delle riserve di cui al precedente comma i candidati interni che abbiano una anzianità di cinque anni, maturata nella qualifica immediatamente inferiore a quella a cui si concorre, ed il titolo di studio richiesto ai candidati esterni per l'accesso alla stessa qualifica inferiore. Nel primo quinquennio decorrente dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento è considerata equipollente alla anzianità di qualifica quella maturata nella carriera di provenienza.
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