Art. 75 · LEGGE 11 luglio 1980, n. 312

Art. 75

LEGGE 11 luglio 1980, n. 312

In vigore dal 13 lug 1980
(Decorrenze) Il trattamento economico di cui al presente capo decorre agli effetti economici dal 1 novembre 1978 e, agli effetti giuridici: a) dal 1 giugno 1977 per gli assistenti di ruolo ed i professori incaricati che al 1 novembre 1978 abbiano maturato almeno il parametro 387 o successivo, nonchè per i professori di ruolo che abbiano maturato alla stessa data almeno il parametro 609 o successivo; b) dal 1 novembre 1978 per i restanti assistenti di ruolo, professori incaricati esterni e professori ordinari.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1980-07-11;312#art-75